Titolo I
NORME FONDAMENTALI
Art. 1
Denominazione e segni distintivi del Comune
L'esistenza di una comunità organizzata
dotata di una propria autonomia risale al 1348; il moderno Ente-locale che la
raccoglie si identifica con il nome di "Comune di Vicopisano".
Il suo stemma di origine medioevale rappresentato
sul Gonfalone è quello depositato presso la residenza comunale e riprodotto
in allegato. Il vessillo è esibito durante le cerimonie ed altre pubbliche
manifestazioni.
L'utilizzo del simbolo per fini non istituzionali,
deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.
La tradizione vuole che in occasione delle
sedute consiliari sia attivata la campana civica.
Art. 2
Territorio
Il territorio del Comune di Vicopisano
è compreso tra l'alveo del fiume Arno e le pendici del Monte Pisano ed
è costituito dalle seguenti località: Vicopisano, S.Giovanni alla
Vena, Cevoli, Cucigliana, Lugnano, Uliveto Terme, Caprona, Noce e Guerrazzi.
Il territorio del Comune si estende per
una superficie di Kmq 26.92, confinando con i comuni di Buti, Bientina, Calcinaia,
Cascina, S.Giuliano Terme e Calci.
Il palazzo civico, sede del Comune, è
ubicato in Vicopisano-capoluogo.
Art. 3
Valori fondamentali e principi programmatici
Il Comune promuove il progresso civile,
sociale, economico e culturale della propria comunità ispirandosi ai
valori ed ai principi della Costituzione Repubblicana e dell'Unione Europea.
La comunità comunale è individuata
come l'insieme di coloro che stabilmente concorrono alla vita politica, economica,
sociale e culturale del territorio comunale o che scelgono di insediarvisi per
necessità transitoria.
Il Comune, in coerenza con i principi
antifascisti espressi dalla Resistenza e con i principi costituzionali che sanciscono
il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali,
favorisce la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche
e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale
degli uomini e dei popoli, favorisce l'integrazione culturale valorizzando il
rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali,
religiose e politiche anche attraverso la promozione dei valori della cultura
della tolleranza e della cultura dell’accoglienza; sostiene iniziative miranti
all'unità politica ed economica dell'Europa.
Il Comune ispira la propria azione ai
seguenti valori e obiettivi:
- garantisce i diritti di cittadinanza a quanti siano
o vengano a far parte della comunità;
- persegue una politica di rispetto e valorizzazione
delle risorse dell'ambiente, del territorio e dei valori umani sociali dei
cittadini. Lo sviluppo edilizio urbano ed infrastrutturale sono informati
al criterio dello sviluppo sostenibile;
- promuove lo sviluppo economico della comunità
locale, favorendo l'iniziativa privata e cooperativistica, persegue la diversificazione
della base economico-produttiva, con particolare attenzione allo sviluppo
della piccola e media impresa, del terziario avanzato, dell'artigianato e
del turismo;
- riconosce e sostiene, nell'ambito della sua attività
politico-amministrativa, la sicurezza dei cittadini e i diritti della famiglia
con particolare riguardo alle esigenze della maternità e della paternità,
adottando forme di organizzazione e di sostegno che facilitino l’accesso al
lavoro, alla vita civile, economica, sociale e culturale di entrambi i sessi.
Nell'organizzazione del comune e dei servizi pubblici, sono garantite uguali
ed effettive opportunità di accesso ai soggetti abili e disabili; ai
tempi della vita individuale e sociale si adeguano gli orari e l'organizzazione
dei servizi nel Comune;
- promuove l'attuazione di condizioni di pari opportunità
tra uomo e donna nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti
riconoscendone la differenza di genere a tutela, valorizzazione e rafforzamento
delle identità e delle diversità;
- promuove le condizioni che assicurino la realizzazione
del diritto al lavoro, alla sua sicurezza ed alla retribuzione adeguata, valorizzando
la dignità della persona e contrastando le discriminazioni;
- opera per l'attuazione di efficienti servizi sociali,
anche con il concorso delle associazioni di volontariato, opera per l'attuazione
dei diritti dei minori, degli handicappati, degli anziani e per la prevenzione
ed il superamento del disagio giovanile. A tal fine promuove apposite conferenze
di servizi ed altre concrete iniziative per coordinare tali interventi con
quelli dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti
sul territorio comunale;
- sostiene l'aspettativa di ogni cittadino ad una situazione
abitativa di pieno decoro, adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- riconosce la salute come diritto fondamentale dei cittadini;
predispone interventi idonei ad assicurare la salubrità dell'ambiente
urbano e di lavoro, promuovendo una diffusa educazione sanitaria; opera per
il completo abbattimento delle barriere architettoniche;
- valorizza il patrimonio culturale e l'identità
storica e sociale della comunità in tutte le sue forme ed espressioni,
collaborando con enti, istituzioni ed associazioni di cultura;
- promuove iniziative tendenti a rendere effettivo il
diritto allo studio, valorizza le risorse formative, nel rispetto del pluralismo
delle idee e della libertà di insegnamento; cura l'adempimento dell'obbligo
scolastico ed incoraggia iniziative di formazione continua per tutti i cittadini;
- promuove la pratica sportiva per ogni fascia di età,
favorendo a tal fine il coinvolgimento delle federazioni ed enti di promozione
sportiva, delle associazioni e società sportive senza fini di lucro.
Il Comune svolge le proprie funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali secondo il
principio di sussidiarietà.
Art. 4
Politiche di area
Il Comune promuove ogni attività
di collaborazione, cooperazione e integrazione con altri enti locali territoriali
al fine di esercitare la rappresentanza degli interessi comuni in ambito adeguato,
per la gestione dei servizi e delle funzioni, per la programmazione e la realizzazione
di opere, progetti e interventi, contribuendo alla realizzazione di un efficiente
sistema locale al servizio della comunità.
Art. 5
Statuto
Lo Statuto contiene le norme fondamentali
dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi
del Comune.
È ammessa l'iniziativa da parte
di cittadini elettori per proporre modifiche allo Statuto anche mediante un
progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista
per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
È altresì consentita la
modificazione statutaria da parte dei 2/3 dei componenti il Consiglio Comunale.
Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in
successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato
se ottiene per due volte la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 6
Regolamenti
Nel rispetto dei principi fissati dalla
legge e dallo statuto il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il
funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Nelle materie di competenza esclusiva
previste dalla legge la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto
delle norme di principio previste dalle leggi statali stesse, dalla normativa
comunitaria e dalle disposizioni statutarie.
Nelle altre materie di competenza dello
Stato e della Regione la potestà regolamentare si esercita in conformità
rispettivamente alle leggi statali e regionali, alla normativa comunitaria e
alle disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi competenza nelle
materie stesse.
L'attività normativa deve esprimersi
con carattere di generalità, astrattezza e chiarezza espositiva.
Le contravvenzioni ai regolamenti e alle
ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario
che ripristinatorio, la cui entità è stabilita dal regolamento
stesso.
La Giunta Comunale può emanare
disposizioni generali di indirizzo esecutivo e/o interpretativo per l'adozione
degli atti amministrativi esecutivi nelle materie che ne sono oggetto.
Una volta divenuta esecutiva la delibera
di approvazione i regolamenti entrano in vigore dopo la loro pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
I regolamenti devono essere comunque sottoposti
a forme di pubblicità e unitaria conservazione che ne consentano l'effettiva
conoscibilità e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE
Capo I
Principi
Art. 7
Principi organizzativi
Il Comune realizza le proprie finalità
adottando il metodo della programmazione e del controllo.
L'amministrazione del Comune si esplica
mediante il perseguimento di obiettivi determinati mediante progetti e programmi.
Con apposito regolamento viene disciplinata
l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base del principio della distinzione
tra funzione politica di indirizzo e controllo, attribuita al Consiglio Comunale,
al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita alla
competenza dell'apparato burocratico.
Gli uffici sono organizzati secondo principi
di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità
di gestione e flessibilità della struttura.
Art. 8
Organi
Sono organi di direzione politica del
Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.
Sono organi burocratici per l'esercizio
delle attività di gestione amministrativa il Segretario Comunale, il
Direttore Generale, se nominato, i Responsabili dei Servizi e dei procedimenti.
Sono organi di garanzia, eletti dal Consiglio
Comunale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Difensore Civico.
Art. 9
Deleghe
Gli organi comunali possono esercitare
le proprie attribuzioni delegandole ad altri organi.
Non è ammessa delega amministrativa
per quelle attribuzioni che la legge statale o lo Statuto riservano con carattere
di inderogabilità ad un organo determinato.
Il delegante conserva potere di direttiva
circa l'esercizio dell'attribuzione e di controllo sull'attività delegata.
Non è ammessa in ogni caso la delega
tra organi di direzione politica ed organi burocratici che sovverte il principio
di distinzione tra indirizzo politico e gestione.
I Responsabili dei Servizi possono delegare
funzioni e attribuzioni, anche a rilevanza esterna, ai responsabili di uffici
o di procedimenti.
Capo II
Organi di direzione politica
Art. 10
Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è l'organo
che esprime la rappresentanza della comunità locale; esso determina l'indirizzo
politico-amministrativo generale del Comune, ne controlla l'attuazione e adotta
gli atti fondamentali attribuiti alla sua competenza dalla legge.
Il Consiglio ha autonomia organizzativa
e funzionale.
La sua elezione, composizione, la durata
in carica e lo scioglimento sono regolati dalla legge.
Il regolamento, approvato a maggioranza
assoluta dei componenti, ne disciplina il funzionamento e prevede, in particolare,
le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione
delle proposte, il numero di consiglieri, non inferiore alla metà, necessario
per la validità delle sedute, la dotazione di servizi, attrezzature e
risorse per il funzionamento.
Nel caso di dimissioni, impedimento permanente,
rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio
viene sciolto.
Il Consiglio è presieduto dal Sindaco
e, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vicesindaco o dal Consigliere
anziano, che lo sostituisce ad ogni effetto di legge.
Il Consiglio può eleggere a maggioranza
assoluta dei componenti e con voto segreto un Presidente diverso dal Sindaco,
scelto tra i suoi componenti. La carica di Presidente del Consiglio è
incompatibile con quella di Assessore.
Il Presidente è tenuto alla convocazione
del Consiglio entro dieci giorni dalla richiesta formulata da parte di un quinto
dei consiglieri, dalla Giunta o, eventualmente, dal Sindaco inserendo all'ordine
del giorno gli argomenti richiesti per una data compresa entro i dieci giorni
successivi.
Il Presidente rappresenta il Consiglio
Comunale e ne dirige l'attività assicurando il corretto svolgimento dei
lavori in applicazione del rispetto del regolamento delle adunanze.
Tutela le prerogative ed assicura l'esercizio
dei diritti dei Consiglieri; verifica l'ammissibilità di interrogazioni,
interpellanze, mozioni e ordini del giorno presentati dai Consiglieri; assicura
una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri
sulle questioni da sottoporre al Consiglio.
La convocazione del Consiglio Comunale
per l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto forma oggetto di
programmazione da concordarsi con la conferenza dei Capigruppo.
Art. 11
Linee programmatiche
La prima seduta del Consiglio Comunale
deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione
e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
Entro sessanta giorni dall'insediamento
del Sindaco neo eletto, la Giunta Comunale, sentita la dirigenza comunale, approva
la proposta delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzarsi durante il mandato politico-amministrativo, nel rispetto del programma
elettorale ed in riferimento alle risorse finanziarie dell'Ente. La delibera
viene depositata presso la segreteria comunale in libera visione per quindici
giorni consecutivi e contestualmente inviata ai Consiglieri Comunali per la
presentazione, entro lo stesso termine, di osservazioni.
Il Consiglio Comunale discute e approva
la suddetta proposta entro i successivi 30 giorni.
Il Consiglio partecipa all'adeguamento
e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche in apposite
sedute che possono essere indette a tal fine e, comunque, obbligatoriamente,
almeno una volta all'anno in occasione della verifica degli equilibri di bilancio
e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi a norma dell'art. 193
del TUEL e del regolamento di Contabilità.
Al termine del mandato politico-amministrativo,
il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello
stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
Art. 12
Consiglieri Comunali
I Consiglieri comunali rappresentano l'intera
comunità ed esercitano le loro funzioni nell'esclusivo interesse di quest'ultima
senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
La posizione giuridica dei Consiglieri
è regolata dalla legge.
Il consigliere che nelle ipotesi previste
dalla legge, abbia interesse alla deliberazione in oggetto, deve fare esplicita
dichiarazione all'inizio del dibattito ed assentarsi dal dibattito e dalla votazione.
Ogni consigliere ha diritto di presentare
interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni ed effettuare comunicazioni.
Il termine per le risposte ad interrogazioni
ed interpellanze e le rispettive procedure nel formulare le stesse, sono determinate
dal regolamento.
Il regolamento disciplina altresì
le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo proprio di ciascun
consigliere comunale.
La mancata partecipazione del Consigliere
Comunale ai lavori del Consiglio per tre sedute consecutive senza giustificato
motivo, determina la decadenza.
Ogni consigliere ha diritto di esercitare
l'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del
consiglio; per acquisire le necessarie informazioni si avvale degli uffici comunali
preposti. Per le finalità di espletamento del mandato può ottenere
copia degli atti e dei provvedimenti del Comune e degli enti dallo stesso partecipati.
Art. 13
Gruppi Consiliari
I consiglieri si costituiscono in gruppi
secondo le norme del regolamento interno. I gruppi consiliari si costituiscono
sulla base delle liste di appartenenza dei consiglieri o di una diversa dichiarazione
di volontà.
I gruppi consiliari non sono condizionati
ad un numero minimo di aderenti.
Ciascun gruppo nomina un capogruppo secondo
criteri propri. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati
nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
I Capogruppo si riuniscono in conferenza
sotto la presidenza del Sindaco e con la partecipazione del Presidente del Consiglio.
Art. 14
Commissioni Consiliari
Le commissioni sono composte da consiglieri
comunali su designazione dei gruppi consiliari.
Possono avere funzioni conoscitive, consultive,
di controllo, referenti e redigenti, nell'ambito delle competenze e dei limiti
propri del Consiglio Comunale.
Le commissioni sono convocate dai rispettivi
presidenti, d'ufficio o su istanza di almeno tre componenti. I presidenti delle
commissioni sono di nomina consiliare, scelti in seno al Consiglio comunale.
Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.
Il regolamento ne disciplina il funzionamento
e la composizione.
Il consiglio può istituire le seguenti
tipologie di commissioni:
- commissioni permanenti o istituzionali, il cui compito
principale è l'esame preparatorio degli atti del Consiglio;
- commissioni speciali o temporanee, il cui compito è
quello di svolgere studi, elaborazioni e ricerche utili al buon funzionamento
dell'amministrazione;
- commissioni d'indagine o commissioni di garanzia e
di controllo sull'attività dell'amministrazione, costituite in relazione
a specifici fatti o atti verificatisi;
È attribuita alle minoranze la
presidenza della commissione consiliare di indagine e delle altre che il Consiglio
Comunale ritenga di istituire con funzione di controllo e di garanzia. Il presidente
eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti
ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.
Art. 15
Giunta Comunale
La Giunta Comunale è organo di
governo generale del Comune che esercita collegialmente le funzioni di indirizzo
politico-esecutivo e di controllo sull'attività amministrativa e gestionale.
Essa si compone del Sindaco che la presiede
e di un numero di Assessori, fino ad un massimo di sei.
Possono essere nominati Assessori cittadini,
anche non facenti parte del Consiglio, purché siano in possesso dei requisiti
di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
Gli Assessori esterni partecipano alle
sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
La Giunta è nominata dal Sindaco
con provvedimento formale; dell'avvenuta nomina viene data comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione del Sindaco e, comunque,
non oltre venti giorni dall'insediamento. La Giunta collabora con il sindaco
nell'attuazione degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio,
svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso e
riferisce annualmente al Consiglio sul proprio operato.
La Giunta esercita le funzioni e competenze
di indirizzo politico e esecutivo riservate dalla legge e tutte le altre che
non siano attribuite espressamente al Consiglio o al Sindaco.
In particolare la Giunta:
- approva la proposta delle linee programmatiche relative
alle azioni ed ai progetti da realizzarsi durante il mandato politico-amministrativo,
nel rispetto del programma elettorale ed in riferimento alle risorse finanziarie
dell'ente;
- propone al consiglio comunale i regolamenti, predispone
disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni dello
stesso;
- adotta sulla base del bilancio di previsione, il P.E.G.
(piano esecutivo di gestione) e gli altri indirizzi e direttive di programmazione
esecutiva e relative variazioni;
- delibera sui prelevamenti dal fondo di riserva e sulle
variazioni di bilancio da adottare in via d'urgenza, salvo ratifica da parte
del Consiglio Comunale nei termini di legge;
- determina le aliquote dei tributi e le tariffe per
la fruizione di beni e servizi sulla base della disciplina generale stabilita
dal Consiglio;
- adotta i provvedimenti in materia di ordinamento degli
uffici e dei servizi, dotazione organica e relative variazioni, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- delibera, su proposta motivata dei responsabili dei
servizi, in tema di liti attive e passive, autorizza il funzionario competente
a stare in giudizio e approva le transazioni:
- approva i progetti e relative perizie degli interventi
previsti nel programma delle opere pubbliche;
- definisce il conferimento di incarichi di carattere
fiduciario per lo svolgimento di prestazioni ad alto contenuto professionale;
- approva la concessione di patrocini, contributi straordinari,
beni e strutture comunali secondo il relativo regolamento.
Nei casi in cui l'adozione di deliberazioni
di competenza della Giunta o del Consiglio comportino impegno o prenotazione
di spesa o diminuzione di entrata, le stesse dovranno essere corredate oltreché
dal parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato,
del parere del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità
contabile ed alla copertura finanziaria.
Art. 16
Funzionamento della Giunta
La Giunta è convocata e presieduta
dal Sindaco, il quale definisce l'ordine del giorno di ciascuna seduta.
Le modalità di convocazione e funzionamento
sono stabilite dalla Giunta stessa, con propria deliberazione.
Per la validità delle adunanze
è necessaria la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate
a maggioranza dei votanti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità
dei voti, prevale quello del Sindaco. Le sedute non sono pubbliche.
La Giunta opera collegialmente mediante
deliberazioni e direttive di indirizzo. Ai singoli Assessori può essere
attribuita la sovrintendenza dell'attività di singoli settori dell'amministrazione
con funzioni propositive e referenti nei confronti di Giunta e Consiglio.
Le direttive, al pari delle deliberazioni,
devono risultare dai verbali della Giunta.
Gli atti che comportano riflessi contabili
devono essere sempre preventivamente partecipati alla ragioneria comunale per
la verifica di compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria.
Le direttive della Giunta possono essere
altresì finalizzate a fornire elementi di dettaglio e integrazione degli
indirizzi approvati con il Piano Esecutivo di Gestione, fatte salve le variazioni
di elementi essenziali che possono essere adottate con formale deliberazione
di modifica dello stesso.
Art. 17
Sindaco
Il Sindaco ha la rappresentanza generale
dell'ente e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.
In particolare:
- nomina i componenti della Giunta e ne coordina l'attività,
disponendone anche la revoca con atto motivato;
- nomina il Segretario Comunale e, eventualmente, il
Direttore Generale;
- nomina i Responsabili dei Servizi, anche nell'ambito
di incarichi professionali a tempo determinato;
- ha il compito di coordinare gli orari degli esercizi
commerciali e dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al
pubblico degli uffici comunali, al fine di armonizzare l'esplicazione degli
stessi alle esigenze dei cittadini;
- nomina e revoca, i rappresentanti del Comune presso
enti, aziende, ed istituzioni, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge
e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio;
- promuove e assume iniziative per concludere accordi
di programma; stipula gli accordi, le convenzioni e gli atti costitutivi di
enti associativi con gli altri enti pubblici e rappresenta il Comune nell’ambito
degli stessi;
- sovrintende, avvalendosi dell'organizzazione dell'Ente,
all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate
al Comune ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti
in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- cura la tenuta dei registri di stato civile e della
popolazione e gli altri adempimenti richiesti dalla legge in materia elettorale,
di leva militare e di statistica;
- adotta i provvedimenti contingibili e urgenti sia quale
autorità locale che in qualità di ufficiale di governo al fine
di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
dei cittadini;
- determina, su proposta dei Responsabili dei servizi,
nel rispetto delle norme dei contratti di lavoro, l'orario di lavoro e l'orario
di servizio del personale dipendente nonché l'orario di apertura al
pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
- può delegare le proprie funzioni con atto scritto,
a singoli Assessori o Consiglieri, al segretario ed ai funzionari comunali,
nel rispetto del disposto dell'art. 9.
Art. 18
Vice Sindaco
Il Sindaco attribuisce in via permanente
ad uno degli Assessori la carica di Vicesindaco, per l'esercizio di funzioni
vicarie in caso di assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco,
questo è sostituito dall'Assessore indicato dal Sindaco o, in mancanza,
dal più anziano di età.
Capo III
Organi gestionali
Art. 19
Segretario Comunale
Il Segretario Comunale, nel rispetto delle
direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende
allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi, assicurando l'unitarietà
operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle
direttive espresse dagli organi politici.
Svolge compiti di collaborazione e funzioni
di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente
in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti.
Partecipa con funzioni consultive, referenti
e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
attesta, quando richiesto, la conformità degli atti adottandi, alle vigenti
disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
In particolare:
- svolge compiti d'impulso, coordinamento e controllo
nei confronti dei Responsabili di servizio, anche in relazione alla formazione
e alla verifica dei programmi di gestione, risolvendo eventuali conflitti
di competenza che dovessero sorgere tra gli stessi e esercitando funzioni
sostitutive nei casi di assenza e impedimento, nonché di accertata
inefficienza;
- presiede le commissioni di concorso per il reclutamento
del personale apicale e esercita nei confronti degli stessi funzioni di datore
di lavoro nell'ambito delle norme contrattuali e organizzative vigenti;
- presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione
delle consultazioni popolari e dei referendum;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto
o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dalla Giunta Comunale.
Il Vice Segretario comunale coadiuva il
Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza e impedimento.
Il Sindaco può attribuire le funzioni
di Direttore generale al Segretario comunale; in alternativa può procedere
alla nomina di un Direttore generale esterno, al di fuori della dotazione organica
del personale e con contratto a tempo determinato, nei limiti posti dalla legge
e nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Le funzioni del Direttore Generale sono
definite dalla legge e dal suddetto regolamento
Art. 20
Responsabili dei servizi
L'organizzazione strutturale è
articolata in servizi, unità operative e/o uffici, collegati funzionalmente
per l'ottimale conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.
A ciascun servizio è preposto un
responsabile che svolge le funzioni di gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali assegnate, nonché di direzione e coordinamento secondo
criteri di professionalità, autonomia, responsabilità e flessibilità.
Ai Responsabili dei servizi sono attribuiti
i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti
di indirizzo adottati dagli organi politici.
Capo IV
Organi di garanzia
Art. 21
Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è
l'organo per la vigilanza sulla regolarità economico-finanziaria dell'attività
amministrativa del Comune.
L'organo di revisione collabora con il
Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta
la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita
relazione che accompagna la proposta di deliberazione del rendiconto di bilancio.
Il collegio fornisce al Sindaco, alla
Giunta, al Consiglio ed alla commissione bilancio, pareri, e valutazioni ogniqualvolta
vengano ad esso richiesti. Riferisce immediatamente al Sindaco e al Consiglio
qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente.
Art. 22
Difensore Civico Comunale
È istituito il Difensore Civico
Comunale, che ha il compito di garantire l'imparzialità e la trasparenza
dell'amministrazione comunale e degli organismi da essa controllati, nonché
di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini,
al di fuori della sede giurisdizionale.
Il Difensore Civico è eletto a
scrutinio segreto dal Consiglio Comunale, con la maggioranza dei due terzi dei
Consiglieri assegnati nei primi due scrutini e con la maggioranza assoluta nei
successivi.
Resta in carica per la durata di tre anni,
esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può
essere riconfermato per una sola volta.
La designazione del Difensore Civico deve
avvenire, previa diffusione di pubblico avviso, tra persone che per preparazione
ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza
giuridico-amministrativa.
Non può essere nominato Difensore
Civico:
- chi si trova in condizioni di ineleggibilità
alla carica di Consigliere Comunale;
- i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali
e Comunali, i membri delle Comunità Montane ed i garanti delle Unità
Sanitarie Locali;
- i Ministri di culto;
- coloro che risultano dipendenti di Enti, istituti e
aziende, che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale
o che comunque ricevono da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo
o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale,
che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale.
Il Difensore Civico decade per le stesse
cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza
di una delle cause di ineleggibilità indicate al comma precedente. La
decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
Può essere revocato dall'ufficio
con deliberazione motivata del Consiglio Comunale per grave inadempienza ai
doveri d'ufficio.
Il Difensore Civico può intervenire,
su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa presso
l'amministrazione comunale, ed i soggetti che gestiscono servizi pubblici per
conto della stessa nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il
procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente
e tempestivamente emanati.
A tal fine può convocare il Responsabile
del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti.
Può, altresì, proporre di
esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
Acquisite tutte le informazioni utili,
rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha
richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di
provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati
le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
L'amministrazione ha l'obbligo di specifica
motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisca i suggerimenti
del Difensore, che può altresì chiedere il riesame della decisione
qualora ne ravvisi vizi di legittimità.
Il Difensore Civico presenta, entro il
mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente,
indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione
e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità
dell'azione amministrativa.
La relazione viene resa pubblica discussa
dal Consiglio nella sessione primaverile.
In casi di particolare importanza o comunque
meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento,
farne relazione al Consiglio.
Il Difensore Civico esercita ogni altra
funzione che gli viene espressamente attribuita dalla legge.
Al Difensore Civico viene corrisposta
un'indennità di funzione stabilita dalla Giunta Comunale.
Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 23
Diritti di partecipazione
I cittadini, gli utenti dei servizi, le
formazioni sociali hanno il diritto di concorrere all'indirizzo, allo svolgimento
ed al controllo delle attività del Comune.
Il Comune considera la tutela dei diritti
dei cittadini criterio generale di indirizzo per l'attività comunale,
favorisce il loro esercizio, adotta misure e norme di garanzia per verificare
il gradimento dell'utenza e per il rispetto delle categorie più deboli
ed esposte.
I diritti di partecipazione, fatte salve
specifiche limitazioni contenute negli articoli seguenti, sono riconosciuti
a coloro che vivono nel territorio comunale o con esso abbiano un rapporto occasionale
per ragioni di lavoro, di studio o comunque in qualità di utenti di servizi
amministrati dal Comune.
Art. 24
Diritto di informazione dei cittadini
Il Comune riconosce nell'informazione
la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla
vita sociale e politica.
L'informazione deve essere esatta, effettiva,
tempestiva, completa e può avere sia carattere di generalità che
essere mirata a particolari categorie di destinatari.
L'Ente adotta forme di pubblicità
e di comunicazione istituzionale degli atti, dei servizi e delle attività
principali anche attraverso il sistema informatico.
Cura la conservazione della legislazione
regionale e statale, la raccolta aggiornata degli atti normativi, programmatici,
interpretativi e di organizzazione, che tutti i cittadini possono consultare.
Ai cittadini singoli o associati è
garantito l’accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono
servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite nel regolamento
sul diritto di accesso e di informazione.
Il Comune si dota di una Carta dei Servizi,
da aggiornarsi periodicamente, e di ogni altro strumento utile a rendere effettiva,
consapevole e informata la partecipazione e la fruizione dei servizi comunali
da parte dei cittadini.
Art. 25
Associazioni
Il Comune favorisce le associazioni e
le organizzazioni di volontariato che perseguono finalità sociali, culturali
e sportive, riconosciute di pubblico interesse, senza scopo di lucro, che operano
sul proprio territorio.
Il riconoscimento delle associazioni ed
organizzazioni di volontariato si attua mediante l'iscrizione in un apposito
albo previa istanza degli interessati, secondo le modalità previste dal
regolamento.
Le associazioni hanno i poteri di iniziativa
di cui al presente titolo.
Le associazioni hanno diritto di essere
informate circa i procedimenti che le riguardano, attinenti ai settori di loro
interesse; hanno facoltà di presentare memorie la cui valutazione è
obbligatoria ed hanno titolo a concordare soluzioni con l'amministrazione.
Alle associazioni possono essere erogate
forme di sostegno con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale
ed organizzativa.
Tali soggetti possono essere destinatari
di agevolazioni anche per l'uso e l'affidamento di impianti, strutture e servizi
comunali.
Il Comune pubblica annualmente l’elenco
delle associazioni che hanno beneficiato di contributi comunali.
Art. 26
Consulte
Il Comune prevede la partecipazione dei
cittadini e delle formazioni sociali ad organismi consultivi permanenti o straordinari,
aventi ad oggetto specifiche materie o settori di esse, con funzioni di studio,
consulenza e di proposta nei confronti degli organi del Comune.
Le consulte vengono istituite dal Consiglio
Comunale, che, nella delibera istitutiva, ne specifica la composizione, le procedure
di convocazione e di voto, gli atti ed i provvedimenti sui quali la stessa è
chiamata ad esprimere parere.
Art. 27
Consiglio Comunale dei ragazzi
Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione
dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio
Comunale dei ragazzi.
Le modalità di elezione, i compiti
e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono disciplinati da apposito
regolamento.
Art. 28
Istanze e petizioni
I soggetti rappresentativi di interessi
collettivi e diffusi, singolarmente o in forma collettiva, possono rivolgere
al Sindaco istanze e petizioni con le quali chiedere ragione di determinati
comportamenti, attivi od omissivi, dell'amministrazione, nonché per sollecitare
l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
La risposta ad istanze e petizioni, viene
fornita entro il termine di trenta giorni dalla presentazione, dal Sindaco.
Art. 29
Proposte
L'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi
può essere esercitata da parte della popolazione con la presentazione
di una proposta che deve essere sottoscritta da almeno 500 residenti maggiorenni,
con firme autenticate nei modi di legge.
A tali soggetti il Comune garantisce tutti
gli strumenti e le informazioni necessarie per l'elaborazione della proposta
di deliberazione.
Il Sindaco nei 10 giorni successivi alla
presentazione della proposta, la trasmette all'organo competente, che dovrà
pronunciarsi entro 60 giorni, corredata del parere dei Responsabili dei
servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura
finanziaria, se necessaria.
Art. 30
Referendum
Sono previsti referendum abrogativi, propositivi
e consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di
sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione
amministrativa.
Non possono essere indetti referendum
in materia di tributi locali e di tariffe, piano regolatore e strumenti attuativi,
su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su
materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.
Il 15% dei cittadini elettori può
farsi promotore del referendum., mediante sottoscrizione autenticata dei quesiti.
Il quesito da sottoporre agli elettori
deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. I quesiti
il cui oggetto comporti nuove spese o minori entrate per il Comune devono indicare
il costo presunto.
L’ammissibilità del referendum
rispetto alle norme statutarie, regolamentari e ai principi generali dell’ordinamento
è valutata da un comitato di garanti composto dal Difensore Civico, che
lo presiede, dal Segretario Comunale e dal Presidente del Collegio dei Revisori.
Il testo dei quesiti referendari deve
essere sottoposto al comitato dei garanti prima della raccolta delle firme necessarie
per l’indizione del referendum: il comitato dei garanti fornisce risposta entro
venti giorni, collaborando in ogni caso con il comitato promotore al fine di
definire, ove possibile, la migliore formulazione dei quesiti.
Il comitato promotore ha potere di controllo
sullo svolgimento della consultazione referendaria; ad esso sono attribuite
le facoltà riconosciute dalla legge ai partiti e ai gruppi politici che
partecipano alle competizioni elettorali.
Le consultazioni e i referendum non possono
aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.
La proposta referendaria si intende approvata
se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
L’esito della consultazione relativa a
referendum propositivi o consultivi deve essere valutato dall’organo competente
a adottare l’atto entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati.
Qualora l’organo competente ritenga di
non conformare la propria azione ai risultati del referendum la deliberazione
che conclude il procedimento deve indicarne i motivi.
Nel caso di referendum abrogativo, qualora
la proposta sia stata approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, gli
organi competenti non possono assumere decisioni contrastanti con essa e devono,
nel caso ciò risulti indispensabile, provvedere con atto formale a disciplinare
l’oggetto della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione
dei risultati.
Art. 31
Consultazioni
La Giunta Comunale o il Consiglio, eventualmente
in accoglimento di interrogazioni, istanze e proposte, può indire consultazioni
della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività
amministrativa, nonché, più in generale, elementi di maggiore
conoscenza della realtà sociale, economica e civile della comunità
amministrata.
Le consultazioni possono altresì
essere indette per singole località, su tematiche di interesse particolare
della comunità locale.
Hanno diritto ad essere consultati tutti
i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, residenti
nel comune ed interessarti all'oggetto della consultazione.
Il quesito oggetto della consultazione
può essere posto anche a mezzo telefono, posta, o per via telematica,
oppure attraverso l'espressione del proprio parere in forma sintetica, in schede
appositamente predisposte che vengono consegnate nei luoghi, con modalità
e tempi individuati con l'atto di indizione.
Secondo l'oggetto e gli obiettivi la consultazione
potrà essere svolta anche attraverso l'individuazione di un idoneo campione
di cittadini.
Titolo IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - SERVIZI PUBBLICI
Art. 32
Procedimento amministrativo
In attuazione dei principi della legge
7 agosto 1990, n. 241, il Comune stabilisce norme regolamentari per la disciplina
dei procedimenti amministrativi di competenza comunale nel perseguimento dei
fini di efficacia, economicità, trasparenza e imparzialità a cui
deve ispirarsi l'attività amministrativa.
Per ogni procedimento amministrativo è
individuato il termine di conclusione e un responsabile incaricato della comunicazione
di inizio del procedimento, dell'istruttoria e, eventualmente, dell'adozione
dell'atto finale o, nei casi in cui ciò risulti più vantaggioso
per l'amministrazione, della proposta di accordi sostitutivi ai sensi dell'art.
11 della legge 241/90.
Nell'esercizio dell'attività amministrativa
il Comune presceglie lo strumento pubblico o privato e adotta i procedimenti
più idonei fra quelli ammessi dall'ordinamento, che non siano espressamente
vietati dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
Il responsabile del procedimento garantisce
l’accesso alla documentazione amministrativa a chiunque vi abbia interesse.
Art. 33
Informazione, chiarezza, trasparenza
e semplificazione delle disposizioni tributarie
I rapporti tra contribuente e amministrazione
comunale sono improntati al principio della collaborazione e buona fede come
previsto dalla legge 27.7.2000, n. 212 ed in particolare:
- l'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva
conoscenza e comprensibilità da parte del contribuente degli atti a
lui destinati e fare in modo che possa adempiere alle obbligazioni tributarie
con il minor aggravio di adempimenti e nelle forme meno costose e più
agevoli;
- ciascun contribuente può avanzare istanza di
"interpello" all'ufficio tributi del Comune nei casi concreti e personali
qualora vi siano condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle
disposizioni stesse. Sulle istanze l'Ufficio si pronuncia entro 90 giorni.
- le sanzioni tributarie non sono irrogate quando la
violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza nell'applicazione
delle norme tributarie o quando si tratta di mera violazione formale che non
comporta alcun debito d'imposta.
Art. 34
Beni Comunali
La fruizione dei beni comunali è
riservata prioritariamente all'uso ed al servizio pubblico.
I beni comunali possono essere temporaneamente
concessi a privati, di norma a titolo oneroso, nelle forme di legge.
La Giunta determina le modalità
di utilizzazione dei beni comunali e sovrintende alla loro conservazione, gestione
e redditività.
Gli inventari dei beni mobili ed immobili
debbono essere costantemente aggiornati e debbono indicare la destinazione dei
beni, il tipo di utilizzazione, gli eventuali uffici che li utilizzano, il valore
ed i redditi, anche figurativi, da loro derivanti.
Art. 35
Controlli interni
L'Amministrazione Comunale predispone
forme di controllo intese a:
- garantire la legittimità, la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità
amministrativa e contabile);
- verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto costi/risultati
(controllo di gestione);
- valutare le prestazioni del personale con funzioni
dirigenziali (valutazione dei Responsabili dei servizi);
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede
di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo
politico e orientare le stesse, in termini di congruenza tra risultati conseguiti
e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
La relativa regolamentazione sarà
effettuata all'interno del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi
e di Contabilità.
Art. 36
Servizi Pubblici
È servizio pubblico ogni servizio
che venga reso per rispondere alle esigenze ed istanze della collettività
amministrata e attraverso il quale si consegue il miglioramento della qualità
della vita dei cittadini.
Il Comune organizza e gestisce i servizi
pubblici nelle forme previste dalla legge prescegliendo, fra gli strumenti previsti
dall'ordinamento, quello più idoneo a garantire efficienza, efficacia,
economicità e solidarietà, nel rispetto dei parametri fissati
con la Carta dei servizi.
A tal fine il Comune promuove e favorisce
l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici in ambito territoriale adeguato
secondo i suddetti principi.
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 37
Entrata in vigore
Il presente Statuto, ad intervenuta esecutività
della delibera di approvazione, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione, inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta
ufficiale degli statuti e affisso all'Albo Pretorio comunale.
Entra in vigore dopo trenta giorni dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio.