| Che cosa serve |
I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, entro il 20 Gennaio successivo all’inizio dell’occupazione, presentare all’Ufficio Tributi la denuncia originaria. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità e le riduzioni richieste rimangano invariate. Entro lo stesso termine del 20 Gennaio devono essere dichiarate, con apposita denuncia di variazione, le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell’uso dei locali e delle aree stesse.
Per compilare la denuncia di un’ utenza domestica servono:
- Codice Fiscale;
- Superficie calpestabile (al netto dei muri) occupata comprese tutte le pertinenze: garage, soffitte, box, ripostigli... esclusi terrazzi e vano scale.
- Se il denunciante è anche proprietario dell’immobile: gli estremi catastali;
- Se il denunciante non è proprietario dell’immobile: nome e cognome del proprietario;
- Dati identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- Data di inizio della conduzione o occupazione locali;
- Il nome e cognome del precedente conduttore;
Per compilare la denuncia di un’utenza commerciale, artigianale, industriale o di servizi servono:
- Codice Fiscale e partita IVA del denunciante;
- Se trattasi di contribuente di verso da persona fisica: denominazione, sede, partita IVA e dati identificativi del Legale rappresentante;
- Superficie calpestabile (al netto dei muri) occupata dei singoli locali e delle aree e l’uso cui sono destinati.
- La tipologia e la quantità del rifiuto prodotto;
- Se il denunciante è anche proprietario dell’immobile: gli estremi catastali;
- Se il denunciante non è proprietario dell’immobile: nome e cognome del proprietario;
- Data di inizio della conduzione o occupazione locali;
- Il nome e cognome o denominazione del precedente conduttore.
Si precisa che dal 01.01.2005 per effetto della L. 311/2004 (Finanziaria) la superficie dichiarata ai fini TARSU non può in ogni caso essere inferiore all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri del DPR 138/98.
Cessazioni
Coloro che cessano di occupare o di condurre locali od aree soggetti al tributo, devono farne denuncia all’ufficio tributi per la cancellazione dal ruolo.
La cessazione in corso dell’anno, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione.
Riduzioni per utenti domestici
- il 30% della tariffa per coloro che vivono soli;
- il 20% della tariffa per coloro che occupano locali a titolo di locazione e non di proprietà nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap certificato ai sensi della L. 104/93 e/o un invalido al 100% e che li stessi non percepiscano altro reddito oltre la pensione sociale o vitalizio aventi causa della condizione di handicap e/o invalidità. Allegare certificazioni.
- Il 20% della tariffa per coloro che utilizzano il Biocomposter fornito dall’Amministrazione dall’anno successivo alla verifica del corretto utilizzo dello stesso.
Riduzioni per ditte
- il 30% della tariffa per il pretrattamento volumetrico del rifiuto speciale assimilato all’urbano prodotto;
- il 30%della tariffa per l’effettivo avvio al riutilizzo del rifiuto speciale assimilato all’urbano prodotto;
Dette richieste di riduzione debbono essere corredata dalla documentazione richiesta all’art. 21 del Regolamento Comunale T.A.R.S.U.
Tutte le riduzioni hanno effetto dall’anno successivo alla richiesta e, nel caso in cui si modifichino le condizioni di fruibilità delle riduzioni stesse, il cittadino deve darne immediata comunicazione all’Ufficio Tributi.
La tassa è ridotta inoltre in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta:
- Riduzione della tassa al 40% nel caso di punto di raccolta compreso tra 500 e 1000 metri;
- Riduzione della tassa al 30% nel caso di punto di raccolta oltre 1000 metri.
A norma dell’art. 21 Bis del Regolamento Comunale T.A.R.S.U. qualora venissero a cumularsi più specie di riduzioni si procederà ad una riduzione complessiva comunque non superiore al 70% della tassa.
Esenzioni
Oltre a quelle previste dal D.Lgs. 507/1993 sono esenti:
- I fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione;
- I locali occupati dalle ONLUS, purché utilizzati esclusivamente per attività istituzionali e assistenziali;
- I locali occupati dalle famiglie in condizione di indigenza accertata dalla ASL che provvede alla loro assistenza. Allegare certificazione.
Per usufruire di tali esenzioni i soggetti interessato dovranno farne richiesta ed, una volta accertato il diritto, avranno effetto dall’anno successivo alla richiesta.
Tassa giornaliera di smaltimento
È dovuta da coloro che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono temporaneamente (periodo inferiore a 183 giorni l’anno anche se ricorrenti) locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 20%. L’obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento del canone COSAP. |