Obbligo di ripulitura dei terreni, salvo sanzioni, entro il 10 giugno, come ogni anno, per sicurezza antincendio

Il nuovo Regolamento di Polizia Rurale, in vigore dal 25 marzo 2022, ha introdotto una novità rilevante sia per tutelare le olivete che per evitare la propagazione di eventuali roghi
Data:

31/05/2022

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Descrizione

Obbligo di ripulitura dei terreni, salvo sanzioni, entro il 10 giugno, come ogni anno, per ragioni di sicurezza antincendio e di tutela della pubblica incolumità

Il punto 4 dell'articolo 16 del nuovo Regolamento di Polizia Rurale, in vigore dal 25 marzo 2022, ha introdotto una novità rilevante sia per tutelare le olivete che per evitare la propagazione di eventuali roghi boschivi e rendere più semplici e immediate le operazioni di spegnimento. Lo riportiamo integralmente, mentre in allegato è disponibile il nuovo Regolamento.

Al fine di prevenire lo sviluppo di incendi e mitigare il rischio di pubblica incolumità i proprietari di terreni ubicati in 'aree di interfaccia bosco-vegetazione' dovranno procedere entro il termine perentorio del 10 Giugno di ogni anno, alla ripulitura:

- di una fascia di terreno di larghezza minima di 15 metri lungo i confini delle zone di transizione tra bosco e olivi, quali seminativi, oliveti e vigneti, nelle zone di transizione tra bosco e incolti, nelle zone di transizione tra bosco e pascoli, e nelle zone di transizione tra castagneti da frutto coltivati e bosco circostante, mediante l’eliminazione della vegetazione arbustiva e infestante in genere, erba secca e quant’altro possa favorire l’innesco e la propagazione del fuoco.

- Allo stesso modo i proprietari di terreni ubicati in 'zone di interfaccia urbano-foresta' dovranno procedere entro il termine perentorio del 10 Giugno di ogni anno, alla ripulitura di una fascia di terreno di larghezza minima di 30 metri in zone circostanti/adiacenti insediamenti civili e industriali o strutture ricettive e in zone adiacenti a strutture viarie, escluso la viabilità dei viali parafuoco.

- I proprietari di oliveti e di coltivi ubicati in 'aree di interfaccia bosco-vegetazione' dovranno procedere entro il termine perentorio del 10 Giugno di ogni anno, alla ripulitura delle relative aree mediante l’eliminazione della vegetazione arbustiva e infestante in genere, erba secca e quant’altro possa favorire l’innesco e la propagazione del fuoco.

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Ultimo aggiornamento: 12/04/2023 22:17

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