Il valore del bonus elettrico per disagio fisico è determinato dall'Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa e dipende da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo.
L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature elettromedicali salvavita. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica. Se il cliente non informa il proprio venditore e continua a percepire il bonus per disagio fisico senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.
Nel caso in cui si debbano utilizzare nuove apparecchiature elettromedicali salva-vita, ovvero nel caso le apparecchiature già in uso si debbano utilizzare per un maggior numero di ore giornaliere è possibile chiedere un adeguamento.
In tali casi, è necessario presentare il modulo B barrando la voce "variazione apparecchiature".