Secondo quanto previsto nella disciplina previgente (Art. 12, Legge n. 191/78) ogni qual volta che si cedeva la proprietà o il godimento di un bene immobile, per un periodo superiore a 1 mese, era necessario comunicarlo all’autorità di pubblica sicurezza.
Con la riforma introdotta dall'articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012, tale obbligo non sussiste più in quanto questo viene adempiuto con la registrazione dei contratti, vendita, locazione od altro tipo.
Cittadini stranieri.
E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero. Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.