A chi è rivolto
Cittadini residenti con requisiti indicati agli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287
Chi può fare domanda
Requisiti per ottenere la iscrizione agli Albi dei giudici popolari:
a) Giudici popolari di Corte d'Assise (art. 9 L. 10 aprile 1951 n. 287)
- Residenza anagrafica nel Comune
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici
- età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
- titolo di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo
b) Giudici popolari di Corte di Assise di Appello (art. 10 L. 10 aprile 1951 n. 287)
Devono possedere gli stessi requisiti dei Giudici popolari di Corte d'Assise ad eccezione del titolo di studio che deve essere di scuola media superiore di secondo grado di qualsiasi tipo.
Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento (biennale, ogni anno dispari).
L'ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.