Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
La separazione o il divorzio di fronte all'Ufficiale di Stato Civile sono possibili solo quando non vi siano figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.
Inoltre l'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale.