Le Utenze Domestiche del Comune di Vicopisano, iscritte nei ruoli TARI [Tassa Rifiuti] ed in regola con i pagamenti del tributo, possono usufruire della raccolta domiciliare e dello smaltimento presso discariche autorizzate, gratuitamente, secondo il Piano Tecnico Economico del servizio di igiene urbana 2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Materiali Contenenti Amianto [MCA] (es. pannelli, lastre piane e ondulate, serbatoi, canne fumarie, cappe), presenti in immobili ubicati nel territorio comunale, riconducibili ad interventi svolti secondo la procedura disciplinata dalle “Linee guida sull’amianto” approvate, ai sensi dell’art. 9 bis della LR 51/2013 e ss.mm.ii., con DGRT n. 378 del 09/04/2018 e successivamente modificate con DGRT n. 386 del 25/03/2019 con riferimento al Capitolo 4.1 “Criteri per il servizio di rimozione e smaltimento amianto da utenze domestiche (raccolta e micro raccolta)” (Allegato A), che forniscono indicazioni per la corretta rimozione e smaltimento dei MCA da parte delle utenze domestiche.
Le operazioni di rimozione dovranno essere svolte direttamente dalle utenze domestiche, nel rispetto dei principi di sicurezza contenuti, in particolare, nel D.M. 6 settembre 1994, ed a condizione che non si determini dispersione di fibre di amianto nell’aria, che siano rispettate le regole di sicurezza riportate nel suddetto decreto e che l’attività venga svolta nel rispetto dei requisiti riguardanti i MCA da rimuovere.
Possono essere effettuate unicamente interventi di rimozione/raccolta di modeste quantità di manufatti e comunque entro i limiti massimi elencati nella tabella seguente [Rif Tabella Cap. 4.1 delle “Linee guida sull’amianto”- Requisiti per la rimozione diretta di MCA da utenze domestiche da parte di privati cittadini]:
Le operazioni di rimozione dovranno essere svolte direttamente dalle utenze domestiche, nel rispetto dei principi di sicurezza contenuti, in particolare, nel D.M. 6 settembre 1994, ed a condizione che non si determini dispersione di fibre di amianto nell’aria, che siano rispettate le regole di sicurezza riportate nel suddetto decreto e che l’attività venga svolta nel rispetto dei requisiti riguardanti i MCA da rimuovere.
Possono essere effettuate unicamente interventi di rimozione/raccolta di modeste quantità di manufatti e comunque entro i limiti massimi elencati nella tabella seguente [Rif Tabella Cap. 4.1 delle “Linee guida sull’amianto”- Requisiti per la rimozione diretta di MCA da utenze domestiche da parte di privati cittadini]:
Complessivamente, da parte delle utenze domestiche iscritte a ruolo sul territorio comunale, potranno essere attivate fino ad un massimo di dieci procedure annue, rispettando per ogni conferimento i quantitativi massimi indicati nella tabella sopra riportata.
I manufatti da rimuovere devono essere facilmente raggiungibili attraverso l’impiego di idonee attrezzature, quali scale e trabatelli; nel caso della rimozione delle coperture in cemento amianto va tenuto presente il rischio di caduta dall'alto sia per sfondamento, in quanto le lastre non sono calpestabili, sia per caduta dai lati prospicienti il vuoto. Possono essere effettuati interventi su coperture in cui vi siano lastre, cassoni e colonne in cemento amianto installate ad una altezza non superiore a 3 m e tale che la persona che procede alla rimozione possa operare da un’altezza massima (misurata ai piedi) di due metri dal piano di campagna.
Possono effettuare la rimozione di modeste quantità dei MCA:
- L’utenza domestica iscritta nei ruoli TARI e in regola con i pagamenti del tributo, proprietaria/utilizzatrice dell’immobile ubicato nel Comune di Vicopisano, nel cui ambito siano presenti manufatti in cemento amianto in matrice compatta e che possano effettuare personalmente la rimozione, raccolta e confezionamento di modeste quantità di MCA indicate in tabella precedente;
- i soggetti facenti parte del nucleo familiare dell’utenza domestica richiedente, mentre non può partecipare alle operazioni personale ove si possa configurare un rapporto di subordinazione così come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (nemmeno un soggetto legato da amicizia con il proprietario);
Per la rimozione dei MCA:
- Deve essere utilizzato il kit contenente i dispositivi di protezione individuale (DPI) e i materiali idonei per l’imballaggio del manufatto rimosso, secondo le istruzioni per l’uso. Il kit e le istruzioni saranno forniti dal soggetto operativo locale del servizio pubblico di igiene urbana, Geofor SpA, o da soggetto da quest’ultimo incaricato per la raccolta ed il trasporto in discarica dei MCA (di seguito indicato come “ditta incaricata”);
- in caso di interventi all’aperto, questi devono avvenire in condizioni meteoclimatiche ottimali (assenza di pioggia, vento, neve e simili).
I casi in cui non è consentita la rimozione da parte del cittadino sono i seguenti:
- interventi di rimozione e/o raccolta in situazioni disagevoli o particolari, che non permettono di rispettare i requisiti sopra indicati. In questi casi l’intervento dovrà essere effettuato da imprese specializzate autorizzate, come stabilito dall’art. 256 del D. Lgs. 81/2008 e dall’art. 212 del D. Lgs 152/2006.
- interventi di rimozione e/o raccolta di manufatti contenenti amianto in matrice friabile quali coibentazioni di tubazioni e caldaie, guarnizioni, coibentazioni di soffitti, polverino in amianto, pannelli in cartone- amianto, e manufatti contenenti amianto in matrice compatta, cementizia o resinoide, la cui rimozione si rende necessaria a seguito di eventi che ne abbiano compromesso la funzione/struttura, quali incendi, allagamenti o altre cause;
- interventi di rimozione e/o raccolta di serbatoi dell'acqua in quei casi che richiedono inevitabilmente la rottura del serbatoio stesso (ad esempio serbatoi montati in sottotetti o scantinati al momento della costruzione dell'edificio e che, a causa delle loro dimensioni, non riescano a passare dalla porta o dalla botola di accesso al locale che li ospita);
- interventi di rimozione e/o raccolta di manufatti che si trovano ad una altezza superiore a 3 m e tale che la persona che procede alla rimozione debba operare da un’altezza superiore (misurata ai piedi) ai due metri dal piano di campagna;
Nei casi in cui non è possibile effettuare la rimozione diretta da parte del cittadino, la bonifica comprensiva della rimozione deve essere obbligatoriamente condotta da una ditta specializzata, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Il materiale rimosso, adeguatamente confezionato, dovrà essere consegnato alla Ditta incaricata per il trasporto presso l’impianto autorizzato. La ditta di trasporto è iscritta a norma di legge all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in Categoria 5 – CER 17.06.05*. I DPI utilizzati per la rimozione dovranno essere confezionati a parte e separatamente dai MCA per il successivo smaltimento in impianto autorizzato.