Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può attraverso le DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento - esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.
Nelle stesse disposizioni anticipate può essere indicata una persona di fiducia (“fiduciario”), che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario può risultare dalla sottoscrizione della DAT o da atto successivo che verrà allegato alla dichiarazione stessa.
Fermo restando che il cittadino non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, che possono essere disattese in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiono palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale o sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione delle DAT, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.