Descrizione
Rischio incendi, modalità abbruciamenti e conseguenti sanzioni. Vicopisano considerata area a rischio particolarmente elevato dall'art. 60 del regolamento forestale della Toscana.
Una percentuale considerevole degli incendi che si verificano nella nostra provincia ha origine dall'accensione di fuochi all'aperto e in particolare in seguito all'abbruciamento di residui vegetali.
Nel confermare la massima attenzione al fenomeno da parte dei nuclei dei Carabinieri forestali operanti nella provincia di Pisa la Regione Carabinieri Forestali "Toscana" ha ritenuto doveroso esporre il contesto normativo che regola la materia, a sostegno di eventuali interventi di operatori diversi di carabinieri forestali.
Per la nostra provincia l'articolo 60 del regolamento forestale della Regione Toscana (D.P.G.R. n.48/R/2203) individua come aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi, i boschi (e le aree assimilate di cui all'art.3 della legge forestale della Toscana n.39/2000) dei seguenti Comuni: Buti, Calci, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Crespina Lorenzana, Fauglia, Monteverdi Marittimo, Pisa, Pomarance, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Maria a Monte, Vecchiano, Vicopisano e Volterra.
Il periodo a rischio incendio boschivo va dal 1° luglio al 31 agosto. Durante tale periodo vige il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali e forestali su tutto il territorio regionale. Sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi, il periodo di rischio può essere anticipato o prorogato con atto del dirigente della struttura regionale.
Il decreto legislativo n.152/2006 (Testo Unico Ambientale) prevede, consentendola, l'ipotesi dell'abbruciamento di residui vegetali, difatti ai sensi dell'art. 182, comma 6-bis: "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata..."
Al di fuori di queste ipotesi le attività di abbruciamento costituiscono uno smaltimento di rifiuti mediante abbruciamento che non è mai consentito. Lo smaltimento illecito di rifiuti mediante abbruciamento è soggetto alle sanzioni previste dal decreto legislativo 152/06.
Nei boschi e in aree assimilate (definiti dall'art. 3 della legge forestale) l'abbruciamento di residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali è soggetta ad autorizzazione da parte degli enti competenti, che autorizzano secondo le condizioni contingenti (art. 66, comma 1 bis del regolamento forestale).
Al di fuori dei boschi e aree assimilate, e nei castagneti da frutto, l'abbruciamento dei residui vegetali è consentito nei periodi non a rischio, nel rispetto delle seguenti norme (artt. 57 bis e 66 del regolamento forestale della Toscana):
a) deve essere eseguito entro 250 metri dal luogo di produzione in spazi vuoti e preventivamente ripuliti da vegetazione infiammabile;
b) il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli di massimo tre metri steri per ettaro, non è consentito bruciare stoppie o vegetazione radicata al suolo;
c) le operazioni devono essere sorvegliate fino allo spengimento completo da un numero sufficiente di persone;
d) le operazioni vanno effettuate in assenza di vento, quando il fumo sale verticale.
L'accensione di fuochi per scopi diversi, quali cottura di vivande, è consentita solo in strutture appositamente predisposte, nelle aree attrezzate, allestite a uso pubblico con bracieri o barbecue, preventivamente autorizzate dagli enti competenti (art. 64 regolamento forestale). Qualora si tatti di accensione di fuoco o di abbruciamento non conforme alle norme e prescrizioni, si applica la legge forestale.
Le sanzioni amministrative sono previste dall'art. 82 della legge forestale della Toscana. Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni di cui al regolamento forestale, la legge regionale, per le violazioni ai divieti di cuii all'art.76, comma 1, lettera a), prevede:
- pagamento di una somma minima di 1.033 euro e massima di 10.330 euro, nel bosco e aree assimilate nei periodi a rischio nei Comuni, come il nostro, a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi (art. 82, comma 5, lett. a);
- pagamento di una sanzione da euro 120 a euro 720 nei periodi a rischio (art. 82, comma 1, lett. c);
- pagamento di una somma minima di 60 euro e massima di 360 euro nei periodi non definiti a rischio (art.82, comma 1, lett d), n.5).