A chi è rivolto
L’Imposta Municipale Propria è dovuta su tutti gli immobili, sull'abitazione principale ma solo per le categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze comprese e sulle aree edificabili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie).
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (Leasing), soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
A partire dall'anno 2021 – Legge 178/2020 – art. 1 – comma 48 - per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.
La base imponibile è ridotta del 50%:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 D.Lgs.42/2004;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 D.Lgs.42/2004;
- per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e su richiesta del contribuente a pena di decadenza della riduzione. L’inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (Art. 10 – comma 1 – Regolamento IMU)
- Dal 1.1.2016 – Legge 8 Dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) – art. 1 – comma 10 – lettere a) e b) – per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta (genitori-figli). Per godere di detta riduzione, a pena di decadenza della riduzione stessa, devono sussistere le seguenti condizioni:
- 1. Il contratto di comodato deve essere registrato;
- 2. Il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione principale;
- 3. Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
- 4. Il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia;
- 5. La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale e le sue pertinenze (nei limiti di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
- 6. Entrambi gli immobili non devono essere di categoria catastale A/1-A/8 e A/9;
- 7. il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Chi può fare domanda
DICHIARAZIONE IMU
Per le variazioni e/o agevolazioni intervenute durante l'anno 2023, andrà presentata la dichiarazione IMU entro il 30.06.2024.
LA DICHIARAZIONE VA PRESENTATA DA TUTTI COLORO CHE GODONO DELLE AGEVOLAZIONI DELL'IMPOSTA NONCHE' NEI CASI IN CUI SI SONO VERIFICATE VARIAZIONI CHE NON SONO, COMUNQUE, CONOSCIBILI DAL COMUNE tra le quali si ricorda:
- li enti non commerciali esclusivamente in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
- le imprese costruttrici, per gli immobili destinati alla vendita purchè non locati “immibili merce”
- i soggetti appartenenti alle forze armate etc, un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione;
- i soggetti passivi di imposta sui fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalla legge purchè utilizzati come abitazione principale;
- coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fino all'anno 2019 non era richiesto l'affidamento dei figli. Stessa dichiarazione per il coniuge non assegnatario che cessa di essere soggetto passivo;
- i soggetti possessori di immobili concessi in leasing, storici e inagibili;
- i soggetti passivi che usufruiscono dell'abbattimento del 50% dell'imposta per comodato gratuito;
- cittadini residenti all'estero.
- assegnazione abitazione coniugale al coniuge affidatario dei figli minori.