Nuova IMU - Imposta municipale propria

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L'imposta municipale propria (Nuova IMU dal 01.01.2020) è un'imposta diretta di tipo patrimoniale.

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A chi è rivolto

L’Imposta Municipale Propria è dovuta su tutti gli immobili, sull'abitazione principale ma solo per le categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze comprese e sulle aree edificabili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie).

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (Leasing), soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

A partire dall'anno 2021 – Legge 178/2020 – art. 1 – comma 48 - per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.

La base imponibile è ridotta del 50%:

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 D.Lgs.42/2004;
  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 D.Lgs.42/2004;
  • per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e su richiesta del contribuente a pena di decadenza della riduzione. L’inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (Art. 10 – comma 1 – Regolamento IMU)
  • Dal 1.1.2016 – Legge 8 Dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) – art. 1 – comma 10 – lettere a) e b) – per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta (genitori-figli). Per godere di detta riduzione, a pena di decadenza della riduzione stessa, devono sussistere le seguenti condizioni:
    • 1. Il contratto di comodato deve essere registrato;
    • 2. Il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione principale;
    • 3. Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
    • 4. Il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia;
    • 5. La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale e le sue pertinenze (nei limiti di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
    • 6. Entrambi gli immobili non devono essere di categoria catastale A/1-A/8 e A/9;
    • 7. il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Vicopisano

Chi può fare domanda

DICHIARAZIONE IMU

Per le variazioni e/o agevolazioni intervenute durante l'anno 2023, andrà presentata la dichiarazione IMU entro il 30.06.2024.

LA DICHIARAZIONE VA PRESENTATA DA TUTTI COLORO CHE GODONO DELLE AGEVOLAZIONI DELL'IMPOSTA NONCHE' NEI CASI IN CUI SI SONO VERIFICATE VARIAZIONI CHE NON SONO, COMUNQUE, CONOSCIBILI DAL COMUNE tra le quali si ricorda:

  • li enti non commerciali esclusivamente in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
  • le imprese costruttrici, per gli immobili destinati alla vendita purchè non locati “immibili merce”
  • i soggetti appartenenti alle forze armate etc, un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione;
  • i soggetti passivi di imposta sui fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalla legge purchè utilizzati come abitazione principale;
  • coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fino all'anno 2019 non era richiesto l'affidamento dei figli. Stessa dichiarazione per il coniuge non assegnatario che cessa di essere soggetto passivo;
  • i soggetti possessori di immobili concessi in leasing, storici e inagibili;
  • i soggetti passivi che usufruiscono dell'abbattimento del 50% dell'imposta per comodato gratuito;
  • cittadini residenti all'estero.
  • assegnazione abitazione coniugale al coniuge affidatario dei figli minori.

Descrizione

L'Acconto 2024 scade il 17.6.2024. Il versamento sarà eseguito in base alle aliquote e detrazioni per l'anno 2020 approvate con atto Consiglio Comunale n. 18 del 20.03.2020 confermate anche per l'anno 2024.

L'imposta municipale propria (Nuova IMU dal 01.01.2020) è un'imposta diretta di tipo patrimoniale, essendo applicata alla componente immobiliare del patrimonio.
Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili: fabbricati, inclusa abitazione principale e pertinenze, terreni agricoli e aree edificabili.

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano e nel quale viene ricompresa anche la pertinenza.

E’ considerata abitazione principale quella nella quale il possessore dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente. E’ assimilata all’abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.

Per area edificabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici (PRG-piano regolatore generale) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione.
Per terreno agricolo si intende un terreno adibito ad attività agricola (coltivazione, silvicoltura, allevamento di animali, etc.).

Come fare

Calcolo base imponibile:

  • Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno di imposta, rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3 – comma 48 – Legge 662/96, i seguenti moltiplicatori:
Moltiplicatore Categorie di immobili
160 Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10
140 Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
80 Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10
80 Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5
65 Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D escluso i fabbricati classificati nella categoria D/5
55 Per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
CATEGORIA IMMOBILIARE ALIQUOTA % IMU 2024
ABITAZIONE PRINCIPALE (A1-A8-A9) E RELATIVE PERTINENZE E LIMITATAMENTE AD UNA SOLA PERTINENZA PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI C/2-C/6-C/7 - (anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo) 0,400
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,000
FABBRICATI MERCE costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 0,000

IMMOBILI CATEGORIA D esclusi i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola si ricorda che per i fabbricati cat. D il 7,6

per mille viene versato allo Stato e l'incremento

Del 2,00 per mille al Comune con i codici tributo

indicati nel presente vademecum)

0,960
IMMOBILI RICADENTI NELLE SEGUENTI CATEGORIE: A/10-C/1-C/3 0,960
AREE EDIFICABILI 0,860
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori/figli) che le utilizzino come abitazioni principali e dimora abituale. A pena decadenza di tale agevolazione, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno di competenza che avrà efficacia anche per gli anni successivi fino a revoca o decadenza. Le dichiarazioni presentate oltre tale termine avranno validità per l'anno successivo. 0,710
TUTTE LE ALTRE ABITAZIONI E TUTTI GLI IMMOBILI CATEGORIA C/2 - C/6 E C/7 DIVERSE DALLE PRECEDENTI 1,06
ALTRI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DALLE CATEGORIE SOPRA ELENCATE - ALIQUOTA BASE 0,76

In alternativa è possibile utilizzare il calcolatore 'Calcolo IMU OnLine' in basso a questa pagina

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Calcolo IMU OnLine

CalcoloIMU e CalcoloIUC conformi al DL 124 del 26-10-2019.

Cosa serve

Modalità di pagamento

PAGAMENTO Potrà essere effettuato utilizzando il MOD. F24 da versarsi:

  • - Presso gli Uffici Postali;
  • - Presso gli sportelli Bancari;
  • - Presso la Tesoreria Comunale: Monte dei paschi di Siena;
  • - On-line, per i soggetti titolari di conto corrente postale (addebito diretto);
  • Non devono essere effettuati i versamenti di importo inferiore a € 5,00. Se l'imposta annua è pari o superiore a 5,00 €, la stessa è dovuta per l'intero ammontare.

Il codice catastale del Comune di Vicopisano da utilizzare per il pagamento è: L850. I codici tributo da inserire nel F24 sono i seguenti:

Codici Tributo Comune Stato
Abitazione Principale + pertinenze 3912 ==
FABBRICATI MERCE costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. == ==
Aree edificabili 3916 ==
Altri fabbricati 3918 ==
Fabbricati Cat. D 7,6 per mille --- 3925
Fabbricati Cat. D incremento del 2 per mille 3930 ==
Interessi da accertamento 3923 ==
Sanzioni da accertamento 3924 ==

Delibere IMU

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Richiesta rimborso IMU

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Richiesta uso gratuito IMU

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Cosa si ottiene

Imposte

Tempi e scadenze

Scadenza acconto 17.06.2024
Scadenza saldo 16.12.2024

Costi

GRATUITO

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Richiesta rimborso IMU

Palazzo Comunale

Il Palazzo oggi sede del Comune è stato già sede della Cancelleria, sede amministrativa del castello di Vicopisano, fino agli ultimi decenni del 1600.

Municipio, Via del Pretorio 1, Vicopisano, Pisa, Toscana, 56010, Italia

Orari al pubblico:

Periodo di chiusura
  • Festività: Capodanno - Epifania - Pasqua - 25/04/2024 - 01/05/2024 - 02/06/2024 - 15/08/2024 - 01/11/2024 - 08/12/2024 - 25/12/2024 - 26/12/2024
Lun
9.00 - 13.00
Mar
9.00 - 13.00, 15:00-17:00
Mer
9.00 - 13.00
Gio
9.00 - 13.00, 15:00-17:00
Ven
9.00 - 13.00
Sab
9.00 - 12.00
Valido dal 11/01/2019
Periodo di chiusura
Lun
9.00 - 13.00
Mar
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Mer
9.00 - 13.00
Gio
9.00 - 13.00
Ven
9.00 - 13.00
Valido dal 11/09/2019

Il sabato non si effettuano pratiche di cambio residenza.

Lun
9:00-13:00
Mar
9:00-13:00, 15:00-17:00
Mer
9:00-13:00
Gio
9:00-13:00, 15:00-17:00
Ven
9:00-13:00
Sab
9:00-12:00 (solo su appuntamento)
Valido dal 01/06/2019
Periodo di chiusura
Mar
9.00 - 12.00
Gio
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Valido dal 06/06/2023
Periodo di chiusura

Previo contatto telefonico

Lun
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solo su appuntamento
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solo su appuntamento
Gio
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Ven
solo su appuntamento
Valido dal 19/04/2023
Periodo di chiusura
Mer
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Ven
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Valido dal 01/01/2023
Periodo di chiusura
  • Nessuno

Giovedì per ricevimento tecnico con appuntamento online da prendere al seguente link: Prenota appuntamento

Venerdì per ricerche di archivio con appuntamento online da prendere al seguente link: Prenota appuntamento

Gio
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Mar
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Gio
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Ven
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Valido dal 11/10/2019
Periodo di chiusura
Lun
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Mar
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Mer
8.30 - 13.00
Gio
8.30 - 13.00, 15.00 - 17.00
Ven
8.30 - 13.00
Sab
9.00 - 12.00
Valido dal 11/02/2019

L'IMU non si applica:

a) alle abitazioni principali ed alle pertinenze delle medesime consentite per legge, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9;

b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 Aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 adibiti ad abitazione principale;

d) alla casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore solo se affidatario dei figli minori;

e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica), alle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza), alle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale), al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 – comma 1 – del Dlgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale all’esercizio delle attività agricole di cui al comma 8 – dell'art. 13 del D.L. 201/2011, così come disposto dal D.L. 133/2013 e dall'art. 1 – comma 708 della L. 147/2014;

g) fabbricati merce costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Casi particolari

Abitazioni concesse in uso gratuito aliquota agevolata senza abbattimento

Per le abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una sola pertinenza per categoria catastale così come definite dall'art. 13 – comma 2 – del D.L. 201/2011, concesse in uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli), che le utilizzino come abitazioni principali risiedendovi e dimorandovi, è concessa l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,71%;. Per l'ottenimento di tale agevolazione è obbligatoria, a pena di decadenza, la dichiarazione come previsto dall'art. 4 Bis del Regolamento IMU vigente da presentarsi all'Ufficio Tributi entro il 31 Dicembre dell'anno per il quale si intende avvalersi di detta agevolazione.

La dichiarazione può essere presentata direttamente online accedendo tramite il pulsante presente nella sezione 'Accedi al servizio' ed autenticandosi con SPID.

La suddetta dichiarazione vale anche per gli anni successivi. Il contribuente deve comunque comunicare all'ufficio tributi, entro 30 giorni, il venire meno dei requisiti dichiarati.

Detrazioni

La detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze è pari ad euro 200,00.Tale detrazione, fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Pertinenze

Si potranno considerare pertinenze dell’abitazione principale e pertanto assoggettati alla medesima aliquota, gli immobili iscritti in catasto in categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità di uso abitativo. Es. 2 pertinenze stessa categoria: su una opera la sospensione sull'altra no e per questa andrà versato regolarmente l'acconto.

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