Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Accesso civico "generalizzato" concernente documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria
Contenuto dell'obbligo
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” Art. 5 “Acceso civico”
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all' articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all' articolo 43 , comma 5.
L’Amministrazione Comunale, così come previsto dalla normativa sopracitata elaborerà e pubblicherà nell’apposita sezione del sito web “Amministrazione trasparente” il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, entro il 31.1.2014. In tale documento chiunque potrà trovare la sintetica elencazione degli atti e documenti per i quali è prevista la pubblicazione sul sito internet del Comune www.viconet.it, l’ufficio e il nominativo del responsabile della pubblicazione e la tempistica di aggiornamento. Saranno inoltre indicati i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale. Chiunque potrà presentare ai suddetti recapiti (o scrivendo alla PEC del Comune: comune.vicopisano@postacert.toscana.it) istanza di pubblicazione o di aggiornamento del dato alla quale dovrà essere dato riscontro entro 30 giorni.
La stessa istanza dovrà essere inviata al Responsabile della Trasparenza: Segretario Comunale Via del Pretorio 1 Vicopisano Tel.: 050/796506 venturi@comune.vicopisano.pi.it In caso di inottemperanza all’obbligo di pubblicazione il richiedente potrà ulteriormente effettuare segnalazione al suddetto per l’intervento sostitutivo.
Con delibera del Consiglio Comunale n.4 del 1/2/2018 è stato approvato il regolamento in materia di accesso civico, accesso generalizzato e accesso documentale. Con il citato regolamento, entrato in vigore il 10 marzo 2018, viene istituito il registro delle istanze di accesso organizzato in tre sezioni, una per ciascuna tipologia di accesso (accesso documentale, accesso civico "semplice" e accesso civico generalizzato).
Il registro, in forma di banca dati o in formato digitale liberamente accessibile ai responsabili di servizio e all'organismo di valutazione, è tenuto ed aggiornato dall'Ufficio Relazioni col Pubblico (URP), con la sovrintendenza del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
Riferimenti normativi
Art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
16/01/2023
Ultimo aggiornamento:03/12/2024 16:06